Art. 57

Definizioni

In vigore dal 24 nov 2010
Definizioni Ai fini del presente capo, si intende per: 1) «installazione esistente», un’installazione in funzione al 29 marzo 1999 o che è stata autorizzata o registrata prima del 1o aprile 2001 o il cui gestore ha presentato una domanda completa di autorizzazione prima del 1o aprile 2001, a condizione che l’installazione sia stata messa in funzione entro il 1o aprile 2002; 2) «scarichi gassosi», gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti emessi nell’aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento; 3) «emissioni diffuse», qualsiasi emissione nell’aria, nel suolo e nell’acqua, non contenuta negli scarichi gassosi di composti organici volatili nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, tranne se altrimenti indicato nella parte 2 dell’allegato VII; 4) «emissioni totali», la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi; 5) «miscela», una miscela come definita all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche (38); 6) «adesivo», qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usata per far aderire parti separate di un prodotto; 7) «inchiostro», una miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usata in un’attività di stampa per stampare testi o immagini su una superficie; 8) «vernice», un rivestimento trasparente; 9) «consumo», l’input totale di solventi organici utilizzato in un’installazione per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi composto organico volatile recuperato per riutilizzo; 10) «input», la quantità di solventi organici e la loro quantità nelle miscele utilizzate nello svolgimento di un’attività, inclusi i solventi riciclati all’interno e all’esterno dell’installazione, che vengono registrati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l’attività; 11) «riutilizzo», l’uso di solventi organici recuperati da un’installazione per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l’uso come combustibile, ad esclusione dello smaltimento definitivo, come rifiuti, dei solventi organici recuperati; 12) «condizioni di confinamento», le condizioni nelle quali un’installazione è gestita in maniera tale che i componenti organici volatili scaricati dall’attività sono raccolti ed evacuati in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono quindi completamente diffusi; 13) «operazioni di avviamento e di arresto», le operazioni, ad esclusione delle fasi regolari di oscillazione di un’attività, di messa in servizio, messa fuori servizio, interruzione di un’attività, di un elemento dell’impianto o di un serbatoio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo