Art. 3

Definizioni

In vigore dal 24 nov 2010
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «sostanze», gli elementi chimici e loro composti, ad eccezione delle seguenti sostanze: a) le sostanze radioattive come definite all’della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (20); b) i microrganismi geneticamente modificati come definiti all’, lettera b), della direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (21); c) gli organismi geneticamente modificati come definiti all’, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (22); 2) «inquinamento», l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; 3) «installazione», l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I o nell’allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull’inquinamento; 4) «emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno; 5) «valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. 6) «norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa dell’Unione; 7) «autorizzazione», l’autorizzazione scritta all’esercizio di un’installazione o di parte di essa oppure di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti; 8) «disposizioni generali vincolanti», valori limite di emissione o altri requisiti, almeno a livello settoriale, adottati al fine di essere utilizzati direttamente per determinare le condizioni di autorizzazione; 9) «modifica sostanziale», una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un’installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente; 10) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso: a) per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’installazione; b) per «tecniche disponibili» le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; c) per «migliori», si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso; 11) «documento di riferimento sulle BAT», un documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell’ elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III; 12) «conclusioni sulle BAT», un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 13) «livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili», intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche; 14) «tecnica emergente», una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; 15) «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto di combustione, l’impianto di incenerimento dei rifiuti o l’impianto di coincenerimento dei rifiuti oppure, se previsto dalla normativa nazionale, dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi; 16) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della normativa o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 17) «pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell’adozione di una decisione relativa alla concessione o all’aggiornamento di un’autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse; 18) «sostanze pericolose», sostanze o miscele pericolose come definite all’, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (23); 19) «relazione di riferimento», informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti; 20) «acque sotterranee», acque sotterranee quali definite all’, punto 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (24); 21) «suolo», lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi; 22) «ispezione ambientale», tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime; 23) «pollame», il pollame quale definito all’, punto 1, della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (25); 24) «combustibile», qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa; 25) «impianto di combustione», qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto; 26) «camino», una struttura contenente una o più canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell’atmosfera; 27) «ore operative», il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell’atmosfera, esclusi i periodi di avvio e di arresto; 28) «grado di desolforazione», il rapporto per un determinato periodo di tempo tra la quantità di zolfo non emessa nell’atmosfera da un impianto di combustione e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile solido introdotto nei dispositivi dell’impianto di combustione e utilizzata nell’impianto per lo stesso periodo di tempo; 29) «combustibile solido indigeno», un combustibile solido presente in natura impiegato per alimentare un impianto di combustione specificamente concepito per tale combustibile ed estratto a livello locale; 30) «combustibile determinante», il combustibile che, di tutti combustibili utilizzati in un impianto di combustione multicombustibile che utilizza i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il proprio consumo, ha il valore limite di emissione più elevato di cui all’allegato V, parte 1, o, nel caso di più combustibili aventi il medesimo valore limite, quello tra essi che fornisce la quantità più elevata di calore; 31) per «biomassa» si intendono: a) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico; b) i rifiuti seguenti: i) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; ii) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata; iii) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica generata è recuperata; iv) rifiuti di sughero; v) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione; 32) «impianto di combustione multicombustibile», qualsiasi impianto di combustione che possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di combustibile; 33) «turbina a gas», qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e la turbina; 34) «motore a gas», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto ed utilizza l’accensione comandata o, nel caso dei motori a doppia alimentazione, l’accensione spontanea, per bruciare il combustibile; 35) «motore diesel», un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel ed utilizza l’accensione spontanea per bruciare il combustibile; 36) «piccolo sistema isolato», un piccolo sistema isolato quale definito all’articolo , punto 26, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (26); 37) «rifiuto», i rifiuti quali definiti all’, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti (27); 38) «rifiuto pericoloso», i rifiuti pericolosi quali definiti all’, punto 2, della direttiva 2008/98/CE; 39) «rifiuti urbani misti», i rifiuti domestici o derivanti da attività commerciali, industriali o amministrative che, per natura e composizione, sono analoghi ai rifiuti domestici, ad esclusione degli elementi menzionati al punto 20 01 dell’allegato della decisione 2000/532/CE (28) che sono raccolti separatamente alla fonte e degli altri rifiuti di cui al punto 20 02 di tale allegato; 40) «impianto di incenerimento dei rifiuti», qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite; 41) «impianto di coincenerimento dei rifiuti», qualsiasi unità tecnica fissa o mobile la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un trattamento termico a fini di smaltimento attraverso l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma sempre che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite; 42) «capacità nominale», la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento dei rifiuti o un impianto di coincenerimento dei rifiuti, secondo quanto dichiarato dal costruttore e confermato dal gestore, tenuto conto del valore calorifico dei rifiuti, espresso in quantità oraria di rifiuti inceneriti; 43) «diossine e furani», tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui all’allegato VI, parte 2; 44) «composto organico», qualsiasi composto contenente almeno l’elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; 45) «composto organico volatile», qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso; 46) «solvente organico», qualsiasi composto organico volatile usato: a) da solo o in combinazione con altri agenti e senza subire una trasformazione chimica al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto; b) come agente di pulizia per dissolvere contaminanti; c) come dissolvente; d) come mezzo di dispersione; e) come correttore di viscosità; f) come correttore di tensione superficiale; g) come plastificante; h) come conservante; 47) «rivestimento», rivestimento quale definito all’, punto 8, della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria (29).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo