Art. 13

Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni

In vigore dal 24 nov 2010
Documenti di riferimento sulle BAT e scambio di informazioni 1.   Al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, la Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione. 2.   Lo scambio di informazioni riguarda in particolare: a) le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua, uso dell’energia e produzione di rifiuti; b) le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi; c) le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui alle lettere a) e b). 3.   La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. La Commissione chiede il parere del forum in merito alle modalità pratiche dello scambio di informazioni e in particolare per quanto riguarda: a) il regolamento interno del forum; b) il programma di lavoro per lo scambio di informazioni; c) le linee guida sulla raccolta dei dati; d) le linee guida relative all’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all’assicurazione di qualità, ivi compresa l’adeguatezza del loro contenuto e formato. Le linee guida di cui al secondo comma, lettere c) e d) del presente paragrafo tengono conto del parere del forum e sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 4.   La Commissione richiede e rende pubblico il parere del forum in merito al contenuto proposto dei documenti di riferimento sulle BAT e tiene conto di tale parere per le procedure di cui al paragrafo 5. 5.   Decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 6.   A seguito dell’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 7.   In attesa dell’adozione di una decisione pertinente ai sensi del paragrafo 5, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti di riferimento sulle BAT adottati della Commissione precedentemente alla data di cui all’ valgono come conclusioni sulle BAT ai fini del presente capo, ad eccezione dell’, paragrafi 3 e 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo