Art. 15

Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti

In vigore dal 24 nov 2010
Valori limite delle emissioni, parametri e misure tecniche equivalenti 1.   I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente. 2.   Fatto salvo l’, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all’, paragrafi 1 e 2, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica. 3.   L’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’, paragrafo 5, attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Detti valori limite di emissione sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; o b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento. Quando si applica la lettera b), l’autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 4.   In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo l’, in casi specifici l’autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione: a) dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell’istallazione interessata o b) delle caratteristiche tecniche dell’istallazione interessata. L’autorità competente documenta in un allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell’applicazione del primo comma, ivi compreso il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione fissati a norma del primo comma non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati della presente direttiva, laddove applicabili. L’autorità competente garantisce comunque che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell’, paragrafo 1, e in particolare in relazione all’applicazione del presente paragrafo, la Commissione può eventualmente valutare e precisare ulteriormente, mediante linee guida, i criteri da tenere in considerazione per l’applicazione del presente paragrafo. Le autorità competenti riesaminano l’applicazione del primo comma quale parte di ciascun riesame delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’. 5.   L’autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e dell’, punti a) e b), in caso di sperimentazione e utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell’attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo