Art. 17

Disposizioni generali vincolanti per le attività elencate nell’allegato I

In vigore dal 24 nov 2010
Disposizioni generali vincolanti per le attività elencate nell’allegato I 1.   Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un’elevata protezione dell’ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni. 2.   Le disposizioni generali vincolanti si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l’utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con gli . 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l’. 4.   Le disposizioni generali vincolanti adottate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
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