Art. 16
Disposizioni in materia di controllo
In vigore dal 24 nov 2010
Disposizioni in materia di controllo
1. Le disposizioni in materia di controllo di cui all’, paragrafo 1, lettera c), sono basate, se del caso, sulle conclusioni del controllo descritto nelle conclusioni sulle BAT.
2. La frequenza del controllo periodico di cui all’, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall’autorità competente nell’autorizzazione rilasciata ad ogni installazione o in norme generali vincolanti.
Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.
Storico versioni
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