Art. 17
Disposizioni generali vincolanti per le attività elencate nell’allegato I
In vigore dal 24 nov 2010
Disposizioni generali vincolanti per le attività elencate nell’allegato I
1. Quando adottano disposizioni generali vincolanti, gli Stati membri assicurano un approccio integrato e un’elevata protezione dell’ambiente equivalente a quella che si potrebbe conseguire con le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni.
2. Le disposizioni generali vincolanti si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l’utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con gli .
3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni generali vincolanti siano aggiornate al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l’.
4. Le disposizioni generali vincolanti adottate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:75:oj#art-17