Art. 19

Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

In vigore dal 24 nov 2010
Sviluppi delle migliori tecniche disponibili Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato.
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