Art. 19 · Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

Art. 19

Sviluppi delle migliori tecniche disponibili

In vigore dal 24 nov 2010
Sviluppi delle migliori tecniche disponibili Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente si tenga informata o venga informata sugli sviluppi delle migliori tecniche disponibili e sulla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate, e rendono disponibili tali informazioni al pubblico interessato.
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