Art. 21
Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente
In vigore dal 24 nov 2010
Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell’autorità competente
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l’autorità competente riesamini periodicamente, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, tutte le condizioni di autorizzazione e, se necessario per assicurare la conformità alla presente direttiva, aggiornino le condizioni stesse.
2. Su richiesta dell’autorità competente, il gestore presenta tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell’installazione e le migliori tecniche disponibili descritti nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
In occasione del riesame delle condizioni di autorizzazione, l’autorità competente utilizza tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.
3. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell’, paragrafo 5, relative all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente garantisce che:
a)
tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell’, paragrafi 3 e 4;
b)
l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.
Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all’installazione e adottate ai sensi dell’, paragrafo 5, da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.
4. Se un’installazione non è contemplata da alcuna delle conclusioni sulle BAT, le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate qualora gli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili consentano una notevole riduzione delle emissioni.
5. Le condizioni di autorizzazione sono riesaminate e, ove necessario, aggiornate almeno nei seguenti casi:
a)
l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione esistenti nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
b)
la sicurezza di esercizio richiede l’impiego di altre tecniche;
c)
ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale nuova o riveduta conformemente all’.
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