Art. 23

Ispezioni ambientali

In vigore dal 24 nov 2010
Ispezioni ambientali 1.   Gli Stati membri organizzano un sistema di ispezioni delle installazioni che prevedono l’esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per permettere a tali autorità di svolgere qualsiasi visita del sito, di prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le installazioni siano considerate in un piano d’ispezione ambientale a livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del caso, aggiornato. 3.   Ogni piano d’ispezione ambientale contiene i seguenti elementi: a) un’analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l’elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie conformemente al paragrafo 4; e) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 5; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione. 4.   Sulla base dei piani d’ispezione, l’autorità redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie comprendenti la frequenza delle visite in loco per i vari tipi di installazioni. Il periodo tra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni interessate e non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, e tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati. Se da un’ispezione emerge una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, è effettuato un ulteriore sopralluogo entro sei mesi da detta ispezione. La valutazione sistematica dei rischi ambientali è basata almeno sui criteri seguenti: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull’ambiente tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell’ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 (32)). La Commissione può adottare linee guida sui criteri relativi alla valutazione dei rischi ambientali. 5.   Le ispezioni ambientali straordinarie sono effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima della concessione, del riesame o dell’aggiornamento di un’autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale. 6.   Dopo ogni visita in loco l’autorità competente redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell’installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico dall’autorità competente conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (33), entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo l’, paragrafo 2, l’autorità competente provvede affinché il gestore adotti tutte le misure necessarie contenute nella relazione entro un termine ragionevole.
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