Art. 12

Domande di autorizzazione

In vigore dal 24 nov 2010
Domande di autorizzazione 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione: a) dell’installazione e delle sue attività; b) delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione; c) delle fonti di emissione dell’installazione; d) dello stato del sito di ubicazione dell’installazione; e) se del caso, una relazione di riferimento ai sensi dell’, paragrafo 2; f) del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; h) delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione; i) delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all’; j) delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente; k) delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal richiedente in forma sommaria. La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma. 2.   Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo