Art. 12
Domande di autorizzazione
In vigore dal 24 nov 2010
Domande di autorizzazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione:
a)
dell’installazione e delle sue attività;
b)
delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
c)
delle fonti di emissione dell’installazione;
d)
dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
e)
se del caso, una relazione di riferimento ai sensi dell’, paragrafo 2;
f)
del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
g)
della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
h)
delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
i)
delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all’;
j)
delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;
k)
delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal richiedente in forma sommaria.
La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.
2. Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.
Storico versioni
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