Art. 12 · Domande di autorizzazione

Art. 12

Domande di autorizzazione

In vigore dal 24 nov 2010
Domande di autorizzazione 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione contenga la descrizione: a) dell’installazione e delle sue attività; b) delle materie prime e secondarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione; c) delle fonti di emissione dell’installazione; d) dello stato del sito di ubicazione dell’installazione; e) se del caso, una relazione di riferimento ai sensi dell’, paragrafo 2; f) del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente; g) della tecnologia prevista e delle altre tecniche per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle; h) delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione; i) delle altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali del gestore di cui all’; j) delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente; k) delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal richiedente in forma sommaria. La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma. 2.   Se i dati forniti secondo i requisiti previsti dalla direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato secondo la direttiva 96/82/CE o altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa rispettano uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, tali informazioni possono essere incluse nella domanda di autorizzazione o essere ad essa allegate.
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