Art. 5
Rilascio di un’autorizzazione
In vigore dal 24 nov 2010
Rilascio di un’autorizzazione
1. Fatti salvi gli altri requisiti prescritti dalle normative nazionali o dell’Unione, l’autorità competente rilascia l’autorizzazione se l’installazione è conforme ai requisiti previsti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento delle procedure e delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione quando sono coinvolti più autorità competenti o più gestori oppure è concessa più di un’autorizzazione, al fine di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.
3. In caso di nuova installazione o di modifica sostanziale cui si applica l’ della direttiva 85/337/CEE, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall’applicazione degli di tale direttiva sono esaminate e utilizzate per il rilascio dell’autorizzazione.
Storico versioni
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