Art. 30
Valori limite di emissione
In vigore dal 24 nov 2010
Valori limite di emissione
1. Gli scarichi gassosi degli impianti di combustione sono smaltiti in modo controllato attraverso un camino contenente uno o più canne di scarico, la cui altezza è calcolata in modo da salvaguardare la salute umana e l’ambiente.
2. Tutte le autorizzazioni per installazioni contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un’autorizzazione prima del 7 gennaio 2013, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un’autorizzazione entro tale data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio al più tardi entro il 7 gennaio 2014, contengono condizioni che assicurano che le emissioni nell’atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 1.
Tutte le autorizzazioni per installazioni contenenti impianti di combustione che hanno ottenuto un’esenzione di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE, e fatti funzionare dopo il 1o gennaio 2016, comprendono condizioni intese ad assicurare che le emissioni nell’atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 2.
3. Tutte le autorizzazioni per installazioni contenenti impianti di combustione non coperti dal paragrafo 2 contengono condizioni che garantiscono che le emissioni nell’atmosfera di tali impianti non superino i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 2.
4. I valori limite di emissione che figurano nell’allegato V, parti 1 e 2, nonché i gradi minimi di desolforazione di cui nella parte 5 di tale allegato si applicano alle emissioni di ogni camino comune in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione. Se l’allegato V prevede che possono essere applicati valori limite di emissione per una parte di un impianto di combustione con un numero limitato di ore operative, tali valori limite si applicano alle emissioni di detta parte dell’impianto, ma sono fissate in relazione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione.
5. L’autorità competente può accordare una deroga per un massimo di sei mesi dall’obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, per l’anidride solforosa in impianti di combustione che a tale scopo normalmente utilizzano un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova nell’impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell’interruzione delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di grave penuria.
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni deroga concessa a norma del primo comma.
6. L’autorità competente può accordare una deroga all’obbligo di rispettare i valori limite di emissione di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora un impianto di combustione, che utilizza esclusivamente combustibile gassoso debba ricorrere eccezionalmente all’uso di altri combustibili a causa di un’improvvisa interruzione della fornitura di gas e per tale motivo dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi. Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di energia.
Il gestore informa immediatamente l’autorità competente di ogni caso specifico di cui al primo comma.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito a ogni deroga concessa a norma del primo comma.
7. Qualora un impianto di combustione sia ampliato, i valori limite di emissione di cui all’allegatoV, parte 2, è applicato alla parte ampliata dell’impianto interessata dalla modifica ed è fissato in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione. Nel caso di una modifica di un impianto di combustione che può avere conseguenze per l’ambiente e che riguarda una parte dell’impianto con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, i valori limite di emissione di cui all’allegato V, parte 2, si applicano alla parte modificata dell’impianto in funzione della potenza termica nominale totale dell’intero impianto di combustione.
8. I valori limite di emissione di cui all’allegato V, parti 1 e 2, non si applicano ai seguenti impianti di combustione:
a)
motori diesel;
b)
caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno.
9. Per i seguenti impianti di combustione, in base alle migliori tecniche disponibili, la Commissione riesamina la necessità di stabilire valori limite di emissione su scala dell’Unione e di modificare i valori limite di emissione di cui all’allegato V:
a)
gli impianti di combustione di cui al paragrafo 8;
b)
gli impianti di combustione all’interno di raffinerie alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo, tenuto conto della specificità dei sistemi energetici delle raffinerie;
c)
gli impianti di combustione alimentati con gas diversi dal gas naturale;
d)
impianti di combustione in installazioni chimiche che utilizzano residui di produzione liquidi come combustibile non commerciale per il loro proprio consumo.
Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione riferisce i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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