Art. 29

Norme di aggregazione

In vigore dal 24 nov 2010
Norme di aggregazione 1.   Quando gli scarichi gassosi di due o più impianti di combustione distinti sono emessi attraverso un camino comune, l’insieme formato da questi impianti è considerato un impianto di combustione unico e se ne sommano le capacità ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale. 2.   Nel caso in cui due o più singoli impianti di combustione che hanno ottenuto un’autorizzazione per la prima volta il 1o luglio 1987 o successivamente, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione in tale data o successivamente, siano installati in maniera tale che gli scarichi gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a giudizio delle autorità competenti essere convogliati verso un unico camino, la combinazione degli impianti è considerata come un impianto di combustione unico e le capacità dei singoli impianti sono sommate ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale. 3.   Ai fini del calcolo della potenza termina nominale totale di una combinazione di impianti di combustione di cui ai paragrafi 1 e 2, i singoli impianti di combustione con potenza termica nominale inferiore a 15 MWth non sono considerati.
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