Art. 31

Grado di desolforazione

In vigore dal 24 nov 2010
Grado di desolforazione 1.   Per gli impianti di combustione che bruciano combustibili solidi indigeni, i quali non possono rispettare i valori limite di emissione per l’anidride solforosa, di cui all’, paragrafi 2 e 3, a causa delle caratteristiche di tale combustibile, gli Stati membri possono applicare in alternativa i gradi minimi di desolforazione di cui all’allegato V, parte 5, secondo le norme sulla conformità stabilite alla parte 6 di tale allegato, e previa convalida da parte dell’autorità competente della relazione tecnica di cui all’, paragrafo 4, lettera a). 2.   Per gli impianti di combustione brucianti combustibile solido indigeno in cui sono coinceneriti anche rifiuti e che non possono rispettare i valori Cprocesso per il biossido di zolfo di cui all’allegato VI, parte 4, punti 3.1 o 3.2, a causa delle caratteristiche del combustibile solido indigeno, gli Stati membri possono applicare, in alternativa, i gradi minimi di desolforazione di cui all’allegato V, parte 5, secondo le norme slla conformità di cui alla parte 6 di tale allegato. Se gli Stati membri applicano il presente paragrafo, il valore Crifiuti di cui all’allegato VI, parte 4, punto 1, è pari a 0 mg/Nm3. 3.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione riesamina la possibilità di applicare i gradi minimi di desolforazione di cui all’allegato V, parte 5, tenendo conto in particolare delle migliori tecniche disponibili e dei vantaggi ottenuti dalla riduzione delle emissioni di ossido di zolfo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo