Art. 33

Deroga in caso di arco di vita limitato

In vigore dal 24 nov 2010
Deroga in caso di arco di vita limitato 1.   Nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2023 gli impianti di combustione possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’, paragrafo 2, e i gradi di desolforazione di cui all’, se del caso, e di essere inclusi nel piano nazionale transitorio di cui all’ purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il gestore dell’impianto di combustione si impegna, con una dichiarazione scritta presentata entro il 1o gennaio 2014 all’autorità competente, a non far funzionare l’impianto per più di 17 500 ore operative a partire dal 1o gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2023; b) il gestore è tenuto a presentare ogni anno all’autorità competente un documento in cui è registrato il numero di ore operative dal 1o gennaio 2016; c) i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione dell’impianto di combustione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti durante il restante periodo di funzionamento dell’impianto di combustione. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MWth alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1o luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all’allegato V, parte 1; e d) l’impianto di combustione non ha ottenuto un’esenzione ai sensi dell’, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE. 2.   Al più tardi il 1o gennaio 2016 ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco di tutti gli impianti di combustione cui si applica il paragrafo 1, compresi la potenza termica nominale totale, i tipi di combustibili usati e i valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri applicabili. Per gli impianti soggetti al paragrafo 1 gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione un documento in cui è registrato il numero di ore operative dal 1o gennaio 2016. 3.   Nel caso di impianti di combustione che, alla data del 6 gennaio 2011, fanno parte di un piccolo sistema isolato e producono almeno il 35 % dell’elettricità fornita all’interno di tale sistema, e che, per le loro caratteristiche tecniche, non possono rispettare i valori limite di emissione di cui all’, paragrafo 2, il numero di ore operative di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è di 18 000 a partire dal 1o gennaio 2020 e non oltre il 31 dicembre 2023, e la data di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 del presente articolo è fissata al 1o gennaio 2020. 4.   Nel caso di impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 1 500 MW, entrati in funzione anteriormente al 31 dicembre 1986 e alimentati a combustile solido indigeno, con valore calorifico netto inferiore a 5 800 kJ/kg, un contenuto di umidità superiore al 45 % in peso, un contenuto combinato di umidità e ceneri superiore al 60 % in peso e un contenuto di ossido di calcio in ceneri superiore al 10 %, il numero di ore operative di cui al paragrafo 1, lettera a) è fissato a 32 000.
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