Art. 32

Piano nazionale transitorio

In vigore dal 24 nov 2010
Piano nazionale transitorio 1.   Nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 giugno 2020 gli Stati membri possono elaborare ed attuare un piano nazionale transitorio relativo agli impianti di combustione che hanno ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che l’impianto sia stato messo in funzione entro il 27 novembre 2003. Per ogni impianto di combustione contemplato dal piano, quest’ultimo riguarda le emissioni di uno o più dei seguenti inquinanti: ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri. Per le turbine a gas il piano contempla solo le emissioni di ossido di azoto. Il piano nazionale transitorio non comprende nessuno dei seguenti impianti di combustione: a) impianti ai quali si applica l’, paragrafo 1; b) impianti all’interno di raffinerie alimentate con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie o dei residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per il loro proprio consumo; c) impianti ai quali si applica l’; d) impianti che hanno ottenuto un’esenzione di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE. 2.   Gli impianti di combustione contemplati dal piano possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’, paragrafo 2, per gli inquinanti soggetti al piano o, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all’. I valori limite di emissione di ossido di zolfo, ossido di azoto e polveri fissati nell’autorizzazione dell’impianto di combustione applicabili il 31 dicembre 2015, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti. Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1o luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all’allegato V, parte 1. 3.   Per ogni inquinante da esso contemplato, il piano nazionale transitorio stabilisce un massimale che definisce le emissioni annuali totali massime per tutti gli impianti contemplati dal piano in base alla potenza termica nominale totale di ciascun impianto al 31 dicembre 2010, alle effettive ore di funzionamento annuali e al combustibile utilizzato, secondo la media degli ultimi dieci anni di funzionamento fino al 2010 compreso. Il massimale per l’anno 2016 è calcolato in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui agli allegati da III a VII della direttiva 2001/80/CE o, se del caso, in base ai gradi di desolforazione di cui all’allegato III della direttiva 2001/80/CE. Nel caso di turbine a gas, sono utilizzati i valori limite di emissione di ossido di azoto fissati per tali impianti all’allegato VI, parte B, della direttiva 2001/80/CE. I massimali per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati in base ai valori limite di emissione pertinenti di cui all’allegato V, parte 1, della presente direttiva o, se del caso, ai gradi di desolforazione pertinenti di cui all’allegato V, parte 5, della presente direttiva. I massimali per gli anni 2017 e 2018 sono fissati stabilendo un decremento lineare dei massimali tra il 2016 e il 2019. Se un impianto compreso nel piano nazionale transitorio viene chiuso o non rientra più nell’ambito di applicazione del capo III, ciò non comporta l’aumento delle emissioni nazionali totali annue dei restanti impianti del piano. 4.   Il piano nazionale transitorio contiene inoltre disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione dei dati conformi alle norme di attuazione stabilite ai sensi dell’, lettera b), nonché le misure previste per ciascun impianto al fine di garantire il tempestivo rispetto dei valori limite di emissione che si applicheranno a decorrere dal 1o luglio 2020. 5.   Entro il 1o gennaio 2013 gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro piani nazionali transitori. La Commissione valuta i piani e, se essa non solleva alcuna obiezione entro dodici mesi dalla ricezione del piano, lo Stato membro interessato lo considera approvato. Se ritiene che un piano non sia conforme alle norme di attuazione stabilite ai sensi dell’, lettera b), la Commissione informa lo Stato membro interessato che il suo piano non può essere approvato. Per la valutazione di una nuova versione di un piano comunicata da uno Stato membro alla Commissione, il termine di cui al secondo comma è di sei mesi. 6.   Gli Stati membri informano la Commissione di ogni successiva modifica del piano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo