Art. 34

Piccoli sistemi isolati

In vigore dal 24 nov 2010
Piccoli sistemi isolati 1.   Fino al 31 dicembre 2019 gli impianti di combustione che, alla data del 6 gennaio 2011, fanno parte di un piccolo sistema isolato possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui all’, paragrafo 2, e, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all’. Fino al 31 dicembre 2019 i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni di tali impianti di combustione, in particolare ai sensi delle disposizioni delle direttive 2001/80/CE e 2008/1/CE, sono almeno mantenuti. 2.   Gli impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, che hanno ottenuto la prima autorizzazione dopo il 1o luglio 1987, osservano i valori limite di emissione di ossido di azoto di cui all’allegato V, parte 1. 3.   Gli Stati membri sul cui territorio sono presenti impianti di combustione contemplati dal presente capo, che fanno parte di un piccolo sistema isolato, comunicano alla Commissione, entro il 7 gennaio 2013, un elenco di tali impianti di combustione, il consumo energetico totale annuo del piccolo sistema isolato e la quantità di energia ottenuta dall’interconnessione con altri sistemi.
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