Art. 36

Stoccaggio geologico di anidride carbonica

In vigore dal 24 nov 2010
Stoccaggio geologico di anidride carbonica 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt che ottengono la licenza edilizia iniziale o, in assenza di tale procedura, la licenza di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (34), abbiano accertato che le seguenti condizioni siano soddisfatte: a) disponibilità di siti di stoccaggio appropriati; b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto; c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di anidride carbonica. 2.   Se le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono soddisfatte, l’autorità competente provvede a che sia riservata un’area sufficiente all’interno del sito dell’installazione per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di anidride carbonica. L’autorità competente determina se le condizioni sono soddisfatte sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1 e di altre informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda la tutela dell’ambiente e della salute umana.
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