Art. 37

Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento

In vigore dal 24 nov 2010
Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento. 2.   L’autorità competente chiede al gestore, nell’ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l’attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di far funzionare l’impianto usando combustibili poco inquinanti. Il gestore informa l’autorità competente entro quarantotto ore dal cattivo funzionamento o dal guasto dell’impianto di abbattimento. La durata complessiva del funzionamento privo di abbattimento non eccede mai le centoventi ore nell’arco di dodici mesi. L’autorità competente può consentire deroghe al limite temporale di cui al primo e al terzo comma nei casi seguenti: a) vi è la necessità assoluta di mantenere la fornitura energetica; b) l’impianto di combustione guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che causerebbe un aumento generale delle emissioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2010:75:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo