Art. 41
Norme di attuazione
In vigore dal 24 nov 2010
Norme di attuazione
Sono stabilite norme di attuazione riguardanti:
a)
la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all’, punto 27, e all’allegato V, parte 4, punto 1; e
b)
i piani nazionali transitori di cui all’ e, in particolare, la fissazione di massimali di emissione e relativi monitoraggio e comunicazione.
Tali norme di attuazione sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. La Commissione presenta opportune proposte entro il 7 luglio 2011.
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