Art. 43
Definizione di residuo
In vigore dal 24 nov 2010
Definizione di residuo
Ai fini del presente capo, si intende per «residuo» qualsiasi rifiuto liquido o solido generato da un impianto di incenerimento dei rifiuti o da un impianto di coincenerimento dei rifiuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2010:75:oj#art-43