Art. 45

Condizioni di autorizzazione

In vigore dal 24 nov 2010
Condizioni di autorizzazione 1.   L’autorizzazione contiene quanto segue: a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati che si serve almeno dei tipi di rifiuti contemplati nell’elenco di rifiuti europeo istituito dalla decisione 2000/532/CE laddove possibile, e contiene informazioni sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti, se del caso; b) la capacità complessiva di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti dell’impianto; c) i valori limite per le emissioni nell’atmosfera e nell’acqua; d) le prescrizioni relative al pH, alla temperatura e al flusso degli scarichi di acque reflue; e) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni; f) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le emissioni nell’atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti. 2.   In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, l’autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento di rifiuti o per un impianto di coincenerimento di rifiuti che utilizza rifiuti pericolosi contiene: a) un elenco delle quantità delle diverse categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati; b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti. 3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire un elenco delle categorie di rifiuti da inserire nell’autorizzazione che possono essere coinceneriti in talune categorie di impianti di coincenerimento di rifiuti. 4.   L’autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione.
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