Art. 28

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 nov 2010
Ambito di applicazione Il presente capo si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. Il presente capo non si applica ai seguenti impianti di combustione: a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali; b) impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; e) reattori utilizzati nell’industria chimica; f) batteria di forni per il coke; g) cowpers degli altiforni; h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile; i) turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore; j) impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all’, punto 31, lettera b).
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