Art. 28
Ambito di applicazione
In vigore dal 24 nov 2010
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.
Il presente capo non si applica ai seguenti impianti di combustione:
a)
impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
b)
impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;
c)
dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
d)
dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
e)
reattori utilizzati nell’industria chimica;
f)
batteria di forni per il coke;
g)
cowpers degli altiforni;
h)
qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile;
i)
turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore;
j)
impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all’, punto 31, lettera b).
Storico versioni
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