Art. 28 · Ambito di applicazione

Art. 28

Ambito di applicazione

In vigore dal 24 nov 2010
Ambito di applicazione Il presente capo si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. Il presente capo non si applica ai seguenti impianti di combustione: a) impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali; b) impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; c) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico; d) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; e) reattori utilizzati nell’industria chimica; f) batteria di forni per il coke; g) cowpers degli altiforni; h) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave o un aeromobile; i) turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore; j) impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido diverso dai rifiuti di cui all’, punto 31, lettera b).
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