Art. 82

Disposizioni transitorie

In vigore dal 24 nov 2010
Disposizioni transitorie 1.   Per quanto riguarda le installazioni che svolgono attività di cui all’allegato I, punto 1.1 per attività con potenza termica nominale totale superiore a 50 MW, punti 1.2 e 1.3, punto 1.4, lettera a), punti da 2.1 a 2.6, punti da 3.1 a 3.5, punti da 4.1 a 4.6 per attività relative a produzione mediante trasformazione chimica, punti 5.1 e 5.2 per attività contemplate dalla direttiva 2008/1/CE, punto 5.3, lettera a), punti i) e ii), punto 5.4, punto 6.1, lettere a) e b), punti 6.2 e 6.3, punto 6.4, lettera a), punto 6.4, lettera b) per attività contemplate dalla direttiva 2008/1/CE, punto 6.4, lettera c), e punti da 6.5 a 6.9 che sono in funzione o detengono un’autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 oppure i cui gestori hanno presentato una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che tali installazioni siano messe in funzione entro un anno a decorrere dal 7 gennaio 2014, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’, paragrafo 1, a decorrere dal 7 gennaio 2014, fatta eccezione per il capo III e per l’allegato V. 2.   Per quanto riguarda le installazioni che svolgono attività di cui all’allegato I, punto 1.1 per attività con potenza termica nominale totale di 50 MW, punto 1.4, lettera b), punti da 4.1 a 4.6 per attività relative a produzione mediante trasformazione biologica, punti 5.1 e 5.2 per attività non contemplate dalla direttiva 2008/1/CE, punto 5.3, lettera a), punti da iii) a v), punto 5.3, lettera b), punti 5.5 e 5.6, punto 6.1, lettera c), punto 6.4, lettera b), per attività non contemplate dalla direttiva 2008/1/CE e punti 6.10 e 6.11 che sono in funzione prima del 7 gennaio 2013 gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva a decorrere dal 7 luglio 2015, ad eccezione dei capi III e IV e degli allegati V e VI. 3.   Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui all’, paragrafo 2, a partire dal 1o gennaio 2016 gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all’, paragrafo 1, per ottemperare al capo III e all’allegato V. 4.   Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui all’, paragrafo 3, gli Stati membri cessano di applicare la direttiva 2001/80/CE a decorrere dal 7 gennaio 2013. 5.   Per quanto riguarda gli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti, l’allegato VI, parte 4, punto 3.1, si applica fino al: a) 31 dicembre 2015, per gli impianti di combustione di cui all’, paragrafo 2; b) 7 gennaio 2013, per gli impianti di combustione di cui all’, paragrafo 3. 6.   L’allegato VI, parte 4, punto 3.2, si applica agli impianti di combustione per il coincenerimento dei rifiuti a decorrere dal: a) 1o gennaio 2016, per gli impianti di combustione di cui all’, paragrafo 2; b) 7 gennaio 2013, per gli impianti di combustione di cui all’, paragrafo 3. 7.   L’ si applica a decorrere dal 1o giugno 2015. Fino a tale data le sostanze o le miscele alle quali sono assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F oppure le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono sostituite, quanto prima e nei limite del possibile, con sostanze o miscele meno nocive. 8.   L’, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 1o giugno 2015. Fino a tale data le emissioni di composti organici volatili ai quali sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F oppure le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 o R61 ovvero di composti organici volatili alogenati ai quali sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 oppure le frasi di rischio R40 o R68 sono controllate in condizioni di confinamento nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente e non superano i pertinenti valori limite di emissione di cui all’allegato VII, parte 4. 9.   L’allegato VII, parte 4, punto 2, si applica a decorrere dal 1o giugno 2015. Fino a tale data per le emissioni dei composti organici volatili alogenati ai quali cui sono assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 oppure le frasi di rischio R40 o R68, vale a dire emissioni in cui il flusso di massa della somma dei composti che comportano le indicazioni di pericolo H341 o H351 o l’etichettatura R40 o R68 è uguale o superiore a 100 g/h, è rispettato un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3. Il valore limite di emissione si riferisce alla somma di massa dei singoli composti.
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