Art. 11
In vigore dal 3 mag 1988
1. Il marchio «CE» di cui agli , il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o dell'importatore nella Comunità devono di norma essere apposti sul giocattolo o sull'imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni, nonché di giocattoli composti di elementi di piccole dimensioni, queste indicazioni possono allo stesso modo essere apposte sull'imballaggio o su un'etichetta o su un foglio informativo. Qualora le succitate indicazioni non siano apposte sul giocattolo, occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservarle.
2. Il marchio «CE» è costituito dal simbolo «Ce».
3. È vietato apporre sui giocattoli marchi o iscrizioni che possano essere confusi con il marchio «CE».
4. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore stabilito nella Comunità.
5. L'allegato IV elenca le avvertenze e le precauzioni per l'uso che debbono essere date per determinati giocattoli. Gli Stati membri possono esigere che queste avvertenze o indicazioni, talune di esse, nonché le informazioni di cui al paragrafo 4 siano redatte, nella fase di immissione sul mercato, nella(e) loro lingua(e) nazionale(i).
Storico versioni
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