Art. 5

In vigore dal 3 mag 1988
1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all' i giocattoli che sono muniti del marchio «CE» di cui all', in appresso denominato «marchio ''CE''», con cui si dichiara la loro conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali. 2. Gli Stati membri accettano che qualora il fabbricante abbia applicato solo parzialmente o non abbia applicato affatto le norme di cui al paragrafo 1, o qualora tali norme non esistano, i giocattoli in questione siano considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all' se, avendo ricevuto un attestato «CE» del tipo, ne è garantita la conformità al modello approvato con l'apposizione del marchio «CE».
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Art. 5 Direttiva (UE) 1988/378 — Testo vigente | Portale Normativo