Art. 9

In vigore dal 3 mag 1988
1. L'allegato III elenca i criteri minimi che gli Stati membri devono rispettare per designare gli organismi abilitati di cui alla presente direttiva. 2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità degli organismi abilitati cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all', paragrafo 2 é all'. La Commissione pubblica, per informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'elenco di tali organismi, nonché il numero distintivo che essa avrà loro attribuito e ne assicura l'aggiornamento. 3. Uno Stato membro che abbia abilitato un organismo deve revocare tale abilitazione qualora constati che detto organismo non soddisfa più i requisiti elencati nell'allegato III. Esso ne informa immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:378:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo