Art. 6

In vigore dal 3 mag 1988
1. Ove uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all', paragrafo 2 non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all', la Commissione o lo Stato membro si rivolge al comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, in appresso denominato «comitato», esponendogli le sue ragioni. Il comitato esprime con urgenza un parere. Sulla scorta del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione o parte di esse debbano essere ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui all', paragrafo 1. 2. La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione interessato ed eventualmente concede un nuovo mandato di normalizzazione.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1988/378 — Testo vigente | Portale Normativo