Art. 8

In vigore dal 3 mag 1988
1. a) Prima della commercializzazione, giocattoli fabbricati in conformità delle norme armonizzate di cui all', paragrafo 1 devono essere muniti del marchio «CE» con il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conferma che i giocattoli rispettano le suddette norme. b) Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni: - una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme di cui all', paragrafo 1; eventualmente: un attestato CE del tipo, rilasciato da un organismo abilitato; copie di documenti che il fabbricante ha sottoposto all'organismo abilitato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato; - l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; - informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione. Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, il summenzionato obbligo di tenere a disposizione un fascicolo incombe alla persona che immette il giocattolo sul mercato comunitario. 2. a) I giocattoli che siano completamente o parzialmente non conformi alle norme di cui all', paragrafo 1 devono, prima di essere immessi sul mercato, essere muniti del marchio «CE», con il quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità confermano che il giocattolo è conforme al modello esaminato secondo la procedura prevista all' e che l'organismo abilitato lo ha dichiarato conforme ai requisiti essenziali di cui all'. b) Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni: - una descrizione dettagliata della fabbricazione; - una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato; - l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento; - copie dei documenti che il fabbricante ha presentato conformemente all', paragrafo 2, ad un organismo abilitato; - il certificato di prova del campione o copia conforme. Qualora né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, il summenzionato obbligo di tenere a disposizione un fascicolo incombe alla persona che immette il giocattolo sul mercato comunitario. 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), lo Stato membro competente prende le misure appropriate affinché tali obblighi siano rispettati. In caso di manifesta inosservanza di questi obblighi esso può in particolare esigere che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità faccia effettuare a sue spese, entro un termine determinato, una prova da parte di un organismo abilitato per verificare la conformità alle norme armonizzate o ai requisiti essenziali di sicurezza.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1988/378 — Testo vigente | Portale Normativo