Art. 13

In vigore dal 3 mag 1988
Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione in merito alle attività svolte, nel quadro della direttiva, dagli organismi da essi abilitati onde consentirle di vigilare sull'applicazione corretta e non discriminatoria delle procedure di controllo.
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Art. 13 Direttiva (UE) 1988/378 — Testo vigente | Portale Normativo