Art. 15

In vigore dal 3 mag 1988
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 30 giugno 1989 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1g gennaio 1990. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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