Art. 14

In vigore dal 3 mag 1988
Le decisioni adottate in applicazione della presente direttiva nell'intento di limitare l'immissione sul mercato dei giocattoli, sono motivate in maniera circostanziata. Tali decisioni sono notificate con la massima sollecitudine all'interessato con le indicazioni dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore nello Stato membro o dei termini entro i quali il ricorso deve essere esperito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:378:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Direttiva (UE) 1988/378 — Testo vigente | Portale Normativo