Art. 16
In vigore dal 3 mag 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. C 282 dell'8. 11. 1986, pag. 4
(2) GU n. C 246 del 14. 9. 1987, pag. 91 e decisione del 9 marzo 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 22.
(4) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag.8.
(6) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.
ALLEGATO I
PRODOTTI CHE NON SONO CONSIDERATI COME GIOCATTOLI AI SENSI DELLA PRESENTE DIRETTIVA
(, paragrafo 1)
1. Decorazioni natalizie
2. Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti
3. Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco
4. Attrezzature sportive
5. Attrezzature nautiche da usare in acque profonde
6. Bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti
7. Giocattoli «professionali» installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, ecc.)
8. Puzzles di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti
9. Armi ad aria compressa
10. Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione (1)
11. Fionde e lanciasassi
12. Giuochi con freccette a punte metalliche
13. Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente nominale superiore a 24 volt
14. Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico
15. Veicoli con motore a combustione
16. Giocattoli macchine a vapore
17. Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica
18. Videogiochi collegabili ad un apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 volt
19. Succhiotti di puericoltura
20. Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali
21. Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini
(1) Ad eccezione degli inneschi a percussione destinati specialmente per giocattoli, senza pregiudizio delle più rigorose disposizioni già vigenti in taluni Stati membri.
ALLEGATO II
REQUISITI ESSENZIALI DEI GIOCATTOLI
I. PRINCIPI GENERALI
1. Conformemente ai requisiti di cui all' della presente direttiva, gli utilizzatori di giocattoli nonché i terzi debbono essere tutelati contro i rischi per la salute e l'incolumità fisica quando i giocattoli siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatta un'utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini. Si tratta di rischi:
a) connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione del giocattolo,
b) inerenti all'utilizzazione del giocattolo e non totalmente eliminabili mediante modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che per ciò ne risulti alterata la funzione o sia privata delle sue proprietà essenziali.
2. a) Il grado di rischio comportato dall'utilizzazione del giocattolo deve essere adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li sorveglia, di farvi fronte. È il caso in particolare dei giocattoli che, per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi.
b) Per conformarsi a tale principio occorre specificare, ove necessario, per gli utilizzatori del giocattolo un limite minimo di età e/o precisare che i giocattoli debbono essere usati solo sotto la sorveglianza di un adulto.
3. Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso che li accompagnano debbono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi connessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.
II. RISCHI PARTICOLARI
1. Proprietà fisiche e meccaniche
a) I giocattoli e le loro parti nonché, nel caso di giocattoli fissati, i relativi ancoraggi, debbono possedere la resistenza meccanica e eventualmente la stabilità necessaria per resistere agli stimoli connessi al loro uso senza che si rompano o possano deformarsi con il rischio di provocare ferite.
b) Spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti di giocattoli debbono essere progettati e realizzati in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di ferite in occasione di un contatto.
c) I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica dovuti al movimento di talune parti.
d) I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili dei giocattoli manifestamente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o inalati.
e) I giocattoli e le loro parti nonché gli imballaggi nei quali tati giocattoli o parti sono contenuti per la vendita al minuto non debbono comportare rischi di strangolamento o soffocazione.
f) I giocattoli destinati ad essere usati in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre per quanto possibile e tenuto conto dell'uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
g) I giocattoli nei quali si può penetrare e che possono pertanto costituire uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che questi ultimi possano facilmente aprire dall'interno.
h) I veicoli-giocattolo debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica sviluppata dallo stesso. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore e non deve comportare rischi di eiezione o di collisione con il giocattolo stesso per l'utilizzatore e per i terzi.
i) La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono sviluppare con il loro lancio attraverso un giocattolo concepito a tale scopo, devono essere tali che il rischio per l'incolumità fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo.
j) I giocattoli costituiti da elementi termici debbono essere costruiti in modo da garantire che:
- la temperatura massima di tutte le superfici accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto;
- i liquidi, i vapori e i gas contenuti nei giocattoli non raggiungano salvo che sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite.
2. Infiammabilità
a) I giocattoli non debbono costituire un elemento infiammabile pericoloso nell'ambiente del bambino. A tal fine essi debbono essere costituiti da materiali che
1. non bruciano sotto l'azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione,
2. che siano difficilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la sorgente di ignizione),
3. o, qualora essi s'infiammino, brucino lentamente e presentino una bassa velocità di propagazione della fiamma,
4. oppure siano trattati, qualunque sia la composizione chimica del giocattolo, in modo da ritardare il processo di combustione del medesimo.
Detti materiali combustibili non debbono comportare rischi di ignizione per altri materiali presenti nel giocattolo.
b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento contengono sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva 67/548/CEE (1) ed in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o preparati che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili.
c) I giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere in caso di utilizzazione o uso previsti al paragrafo 1, dell' della direttiva. Questa disposizione non si applica agli inneschi a percussione per giocattoli, di cui all'allegato I, punto 10 e alla relativa nota in calce.
d) I giocattoli, ed in particolare i giochi e i giocattoli chimici non devono contenere in quanto tali sostanze o preparati:
- che, in caso di miscelazione, possono esplodere:
- per reazione chimica o per riscaldamento,
- per miscelazione con sostanze ossidanti;
- che contengono componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.
3. Proprietà chimiche
1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti all', paragrafo 1 della direttiva, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi.
Essi devono, in ogni caso, osservare le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi.
2. In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la tolleranza biologica giornaliera relativa all'utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare:
0,2 µg di antimonio,
0,1 µg di arsenico,
25,0 µg di bario,
0,6 µg di cadmio,
0,3 µg di cromo,
0,7 µg di piombo,
0,5 µg di mercurio,
5,0 µg di selenio,
o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre sostanze dalla legislazione comunitaria sulla base di dati scientifici.
Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l'estratto solubile che ha una significativa importanza tossicologica.
3. I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 88/379/CEE (2) in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco.
Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attività similari, sia indispensabile l'impiego di sostanze o preparati pericolosi, tali sostanze o preparati sono ammissibili entro un limite massimo di concentrazione da stabilirsi, per ciascuna sostanza o ciascun preparato, mediante mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di classificazione, d'imballaggio e di etichettatura, senza pregiudizio del punto 4 dell'allegato IV.
4. Proprietà elettriche
a) La tensione nominale di alimentazione dei giocattoli elettrici non deve essere superiore a 24 volt, e nessuna loro parte può superare i 24 volt.
b) Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica nonché con i cavi o altri fili conduttori attraverso i quali l'elettricità perviene a tali parti, debbono essere ben isolate e meccanicamente protette per prevenire i rischi di scarica elettrica.
c) I giocattoli elettrici debbono essere concepiti e realizzati in modo da garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasione di un contatto.
5. Igiene
I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare le condizioni di igiene e di pulizia, allo scopo di evitare i rischi d'infezione, di malattia e di contaminazione.
6. Radioattività
I giocattoli non debbono contenere elementi o sostanze radioattivi sotto forme o in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino. La direttiva 80/836/Euratom (3) è d'applicazione.
(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(2) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1.
ALLEGATO III
REQUISITI CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTI DAGLI ORGANISMI ABILITATI
(, paragrafo 1)
I laboratori designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
1) disponibilità di personale nonché mezzi e attrezzature necessari;
2) competenza tecnica e integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti tecnici, il rilascio degli attestati e la sorveglianza previste dalla presente direttiva, del personale tecnico e amministrativo rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del giocattolo;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.
ALLEGATO IV
AVVERTENZE E INDICAZIONI DELLE PRECAUZIONI D'USO
(, paragrafo 5)
I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e appropriate per ridurre i rischi inerenti all'utilizzazione quali sono previsti nei requisiti essenziali, e in particolare:
1. Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi
I giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi recano un'avvertenza - per esempio la scritta «non indicato per bambini di età inferiore a 36 mesi» o «non indicato per bambini di età inferiore a 3 anni» - integrata da una indicazione concisa, la quale può anche risultare dalle istruzioni per l'uso, dei rischi specifici che motivano questa esclusione.
Tale disposizione non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni caratteristiche, proprietà o altri elementi probanti ne escludono manifestamente la destinazione ai bambini di età inferiore a 36 mesi.
2. Scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto
Tali giocattoli sono muniti di avvertenze per l'uso che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra, ecc.) e che precisano che, in caso di omissione di detti controlli, il giocattolo potrebbe presentare rischi di caduta o di ribaltamento.
Debbono essere inoltre fornite indicazioni per il montaggio di tali giocattoli e devono essere specificate le parti che possono presentare i pericoli nel caso di montaggio erroneo.
3. Giocattoli funzionali
I giocattoli funzionali o il loro imballaggio recano la scritta «Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di adulti».
Essi sono inoltre corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione che, in caso di inosservanza delle stesse, l'utilizzatore si espone ai rischi, da precisare, propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello ridotto o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli.
Per giocattoli funzionali si intendono giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi o impianti destinati agli adulti e dei quali costituiscono spesso un modello ridotto.
4. Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o preparati pericolosi; giocattoli chimici
a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono, in quanto tali, dette sostanze o preparati, ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli.
b) Oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), i giocattoli chimici recano sull'imballaggio la scritta: «Attenzione! Solo per bambini di età superiore a . . . anni (1). Da usare sotto la sorveglianza di adulti».
Sono in particolare considerati come giocattoli chimici le scatole per esperimenti chimici, le scatole per inclusioni in plastica, i laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo e giocattoli analoghi.
5. Skate-board e pattini a rotelle per bambini
Questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, recano la scritta: «Attenzione! Da usare con attrezzatura di protezione».
Le istruzioni per l'uso ricordano inoltre che il giocattolo deve essere usato con prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità onde evitare incidenti, per caduta o per collisione, all'utilizzatore e a terzi. Vengono anche fornite indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere, ecc.).
6. Giocattoli nautici
I giocattoli nautici definiti nell'allegato II, punto 1, lettera f), recano l'iscrizione conformemente al mandato del CEN per l'adozione di norme EN/71, parte 1 e 2:
«Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza».
(1) L'età deve essere fissata dal fabbricante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1988:378:oj#art-16