Art. 10
In vigore dal 3 mag 1988
1. La certificazione «CE» è la procedura con la quale un organismo abilitato constata e attesta che il modello di un giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di cui all'.
2. La domanda di certificazione «CE» è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità presso un organismo abilitato.
La domanda deve contenere:
- una descrizione del giocattolo
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del mandatario/dei mandatari, nonché il luogo di fabbricazione dei giocattoli;
- informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione, nonché un modello di cui si prevede la produzione.
3. L'organismo abilitato procede alla certificazione «CE» secondo le seguenti modalità:
- esamina i documenti forniti dal richiedente e constata se sono in regola;
- verifica che i giocattoli non rischino di compromettere la sicurezza e/o la salute, come previsto all',
- effettua gli esami e prove appropriate per verificare se il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le norme armonizzate,
- l'organismo può chiedere altri esemplari del modello.
4. Qualora il modello risponda ai requisiti essenziali di cui all', l'organismo abilitato redige un attestato «CE», del tipo che è notificato al richiedente. Tale attestato riporta le conclusioni dell'esame, indica le condizioni cui è eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni del giocattolo approvato.
La Commissione, gli altri organismi abilitati e gli altri Stati membri possono ottenere, su semplice richiesta una copia dell'attestato e, previa richiesta motivata, copia della documentazione tecnica e dei verbali degli esami e delle prove effettuate.
5. L'organismo abilitato che rifiuti di rilasciare un attestato «CE» del tipo ne informa lo Stato membro che lo ha abilitato e la Commissione precisando le ragioni del rifiuto.
Storico versioni
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