Art. 2
In vigore dal 3 mag 1988
1. I giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.
2. Nello stato in cui viene immesso sul mercato ed in considerazione di una durata d'impiego prevedibile e normale, il giocattolo deve soddisfare alle condizioni di sicurezza e di salute stabilite dalla presente direttiva.
3. Ai sensi della presente direttiva l'espressione «immissione sul mercato» comprende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito.
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