Art. 1

In vigore dal 3 mag 1988
1. La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. 2. I prodotti elencati all'allegato I non sono considerati giocattoli nel senso della presente direttiva.
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