Art. 7

In vigore dal 3 mag 1988
1. Ove uno Stato membro constati che i giocattoli, muniti del marchio «CE» e utilizzati conformemente alla loro destinazione o secondo l'uso di cui all', rischiano di compromettere la sicurezza e/o la salute dei consumatori e/o dei terzi, esso adotta tutte le misure appropriate per ritirare i prodotti dal mercato o vietarne o limitarne la commercializzazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della misura adottata indicando le ragioni della decisione e in particolare, se la non conformità è dovuta: a) alla mancata osservanza dei requisiti essenziali di cui all', qualora il giocattolo non corrisponda alle norme di cui all', paragrafo 1; b) alla non corretta applicazione delle norme di cui all', paragrafo 1; c) a una lacuna nelle norme stesse, di cui all', paragrafo 1. 2. La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se la Commissione constata dopo tale consultazione che la misura di cui al paragrafo 1 è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna alle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle, ed avvia le procedure di cui all'. 3. Se il giocattolo non conforme è munito del marchio «CE» lo Stato membro competente adotta le misure appropriate e ne informa la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1988/378 — Testo vigente | Portale Normativo