Art. 12
In vigore dal 3 mag 1988
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano effettuati controlli mediante sondaggio dei giocattoli che si trovano sul mercato per verificarne la conformità alla presente direttiva.
L'autorità incaricata dei controlli:
- ottiene l'accesso, su richiesta, al luogo di fabbricazione o di immagazzinamento nonché alle informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b);
- può chiedere al fabbricante o al suo mandatario o al responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità di fornire, entro un termine determinato, stabilito dallo Stato membro, le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b);
- può prelevare un campione e procedere su di esso ad esami e prove.
2. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure necessarie per garantire la riservatezza per quanto riguarda le notifiche delle copie relative alla certificazione «CE» di cui all', paragrafo 4.
Storico versioni
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