Art. 46

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo può chiedere l'autorizzazione per lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso su un posto che a giudizio dell'AACC si presti a questo tipo di lavoro. L'autorizzazione di lavorare a metà tempo secondo la formula dell'impiego condiviso non ha una durata limitata; l'AACC può tuttavia revocarla nell'interesse del servizio, con un preavviso di sei mesi. Analogamente, l'AACC può revocare l'autorizzazione su domanda dell'agente temporaneo interessato, con un preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'agente temporaneo può essere trasferito ad un altro posto. Si applicano l' e, ad eccezione della terza frase del secondo comma, l' dell'allegato I. L'AACC può stabilire le modalità di applicazione del presente articolo.
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Art. 46 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo