Art. 48

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo che, nel contesto di un servizio continuo o a turni deciso dall'Agenzia a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, e da essa considerato come abituale e permanente, è tenuto ad effettuare in maniera regolare lavori notturni, il sabato, la domenica o i giorni festivi può beneficiare di indennità. L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità. La durata normale del lavoro di un agente temporaneo che assicura il servizio continuo o a turni non può essere superiore al totale annuale delle ore normali di lavoro.
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Art. 48 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo