Art. 47
In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro; il lavoro notturno, domenicale o festivo può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dall'AACC. Il totale delle ore di lavoro straordinario richieste ad un agente temporaneo non può superare 150 ore effettuate in un periodo di sei mesi.
Le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti temporanei del gruppo di funzioni AD e del gruppo di funzioni AST, gradi da 5 a 11, non danno diritto né a compensazione né a retribuzione.
Alle condizioni fissate dall'allegato III, le ore di lavoro straordinario effettuate dagli agenti temporanei dei gradi da AST 1 a AST 4 danno diritto alla concessione di un riposo a titolo di compenso ovvero, qualora le necessità del servizio non consentano la concessione del riposo nel mese successivo a quello durante il quale le ore di lavoro straordinario sono state effettuate, al versamento di una retribuzione.
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