Art. 42

In vigore dal 4 ago 2016
L'agente temporaneo ha diritto, per ciascun figlio, a un congedo parentale di una durata massima di sei mesi, senza versamento della retribuzione di base, di cui può usufruire nei dodici anni successivi alla nascita o all'adozione del bambino. La durata di questo congedo può essere raddoppiata per le famiglie monoparentali riconosciute in virtù delle disposizioni generali di esecuzione adottate dall'AACC e per i genitori con figli a carico affetti da una disabilità o da una malattia grave riscontrata dal medico di fiducia. Il congedo può essere chiesto per periodi minimi di un mese. Durante il congedo parentale, l'agente temporaneo conserva l'iscrizione al regime di sicurezza sociale, continua a maturare diritti per la pensione e conserva il beneficio dell'assegno per figli a carico e dell'indennità scolastica. L'agente temporaneo conserva inoltre il suo posto, i diritti all'avanzamento di scatto e l'idoneità alla promozione di grado. Il congedo può essere preso sotto forma di una cessazione totale dell'attività o di un lavoro a metà tempo. Nel caso di un congedo parentale sotto forma di lavoro a metà tempo, la durata massima di cui al primo comma è raddoppiata. Durante il congedo parentale, l'agente temporaneo ha diritto a un'indennità di 919,02 EUR al mese, ridotta della metà nel caso di un lavoro a metà tempo, ma non può esercitare nessun'altra attività retribuita. Il contributo al regime di sicurezza sociale di cui agli è interamente a carico dell'Agenzia ed è calcolato sullo stipendio base dell'agente temporaneo. Tuttavia, nel caso di un congedo sotto forma di lavoro a metà tempo, la presente disposizione si applica unicamente alla differenza tra lo stipendio base integrale e lo stipendio base proporzionalmente ridotto. Per la parte dello stipendio base effettivamente versata, il contributo dell'agente temporaneo si calcola secondo le stesse percentuali applicabili in caso di lavoro a tempo pieno. L'indennità è portata a 1 225,36 EUR al mese, o al 50 % di questo importo nel caso di un lavoro a metà tempo, per le famiglie monoparentali e per i genitori con figli a carico affetti da una disabilità o da una malattia grave riscontrata dal medico di fiducia di cui al primo comma, e durante i primi tre mesi del congedo parentale quando quest'ultimo è preso dal padre nel corso del congedo di maternità o da uno qualsiasi dei genitori subito dopo il congedo di maternità, durante il congedo di adozione o subito dopo il congedo di adozione. Il congedo parentale può essere prorogato per altri sei mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al secondo comma. Per le famiglie monoparentali di cui al primo comma, il congedo parentale può essere prorogato per altri dodici mesi, con un'indennità limitata al 50 % dell'importo di cui al quarto comma. Gli importi previsti nel presente articolo sono attualizzati in linea con le retribuzioni.
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Art. 42 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo