Art. 44

In vigore dal 4 ago 2016
1.   Gli agenti temporanei in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione dell'Agenzia. 2.   La durata normale del lavoro è compresa tra le 40 e le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'AACC. Entro gli stessi limiti l'AACC, previa consultazione del comitato del personale, può stabilire orari appropriati per taluni gruppi di agenti temporanei adibiti a mansioni particolari. 3.   Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, l'agente temporaneo può essere obbligato a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L'AACC fissa le modalità d'applicazione del presente comma, previa consultazione del comitato del personale. 4.   L'AACC può introdurre modalità di orario di lavoro flessibile. In base a tali modalità non sono concesse intere giornate lavorative agli agenti temporanei di grado AD/AST 9 o superiore. Tali modalità non si applicano agli agenti temporanei a cui si applicano le disposizioni dell', paragrafo 2. Tali agenti temporanei gestiscono il proprio orario di lavoro d'intesa con i propri superiori.
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Art. 44 Decisione (UE) 2016/1351 — Testo vigente | Portale Normativo