Art. 39

In vigore dal 4 ago 2016
1.   L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i nove mesi. Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, a causa di malattia, congedo di maternità ai sensi dell' o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. La durata complessiva del periodo di prova non può in alcun caso superare i 15 mesi. 2.   In caso di manifesta inattitudine dell'agente temporaneo in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di 8 giorni lavorativi. Il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'AACC. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese, oppure, a titolo eccezionale, di prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente temporaneo a un altro servizio per il periodo di prova rimanente. 3.   Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro il termine di 8 giorni lavorativi. Se nel rapporto si raccomanda il licenziamento o, a titolo eccezionale, il prolungamento del periodo di prova, il rapporto e le osservazioni sono immediatamente trasmessi dal superiore gerarchico dell'agente temporaneo all'AACC. L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. La decisione definitiva è adottata sulla base del rapporto di cui al presente paragrafo, nonché sulla base degli elementi a disposizione dell'AACC circa la condotta dell'agente temporaneo in relazione al titolo II, capo 2.
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