Art. 38
In vigore dal 4 ago 2016
Prima di essere assunto, l'agente temporaneo è sottoposto a una visita di un medico autorizzato dall'Agenzia, per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall', paragrafo 2, lettera d).
Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dall'Agenzia, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dall'AACC fra i medici di fiducia dell'Agenzia. Il medico di fiducia che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla commissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato.
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