Art. 33
In vigore dal 4 ago 2016
Il fascicolo personale dell'agente temporaneo contiene:
a)
tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;
b)
le osservazioni formulate dall'agente temporaneo in merito ai predetti documenti.
Ogni documento è registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l'Agenzia non può opporre ad un agente temporaneo, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell'inserimento nel fascicolo personale.
La comunicazione di qualsiasi documento è comprovata dalla firma dell'agente temporaneo interessato, a meno che non venga effettuata a mezzo lettera raccomandata all'ultimo indirizzo indicato dall'agente temporaneo.
Nel fascicolo non può figurare alcun riferimento alle attività e alle opinioni politiche, sindacali, filosofiche o religiose dell'agente temporaneo, alla sua origine razziale o etnica o al suo orientamento sessuale.
Il quarto comma non vieta tuttavia l'inserimento nel fascicolo di atti amministrativi e documenti noti all'agente temporaneo che risultano necessari all'applicazione del presente statuto.
Per ciascun agente temporaneo può essere tenuto un solo fascicolo personale.
L'agente temporaneo ha diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel suo fascicolo e di estrarne copia.
Il fascicolo personale ha carattere riservato e può essere consultato soltanto negli uffici dell'amministrazione o su un supporto informatico protetto. Viene tuttavia trasmesso alla commissione di appello quando sia presentato un ricorso che riguardi l'agente temporaneo.
Storico versioni
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